 Il decreto "salva Italia" appena varato dal governo Monti sancisce definitivamente che chi attende il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è a tutti gli effetti un immigrato regolare. Può, quindi, essere assunto come tutti gli altri cittadini stranieri che hanno un permesso valido.
E’ questo in effetti il contenuto dell'art. 40, comma 3, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, parte integrante della manovra e, in quanto decreto legge, dispositivo in vigore già da una settimana, che dovrà essere convertito in legge entro il 6 febbraio 2012. Questa norma va a modificare l'art. 5 del Testo unico sull'immigrazione, introducendo il comma 9-bis con il quale si consente allo straniero di svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora il Questore non glielo abbia ancora rilasciato entro il termine di 20 giorni previsto dal comma 9. Si è dunque resa legge la circolare del 2006 (Ministro dell’Interno Giuliano Amato), con la quale si era provato a dar valore legale al cedolino, documento rilasciato dalle questure nelle more del rinnovo di permesso di soggiorno. Quel documento, in attesa dell’arrivo del nuovo permesso, doveva permettere all’immigrato di continuare a lavorare e vivere regolarmente. Purtroppo molte questure (e qualche tribunale) aveva contraddetto la circolare in più di una occasione mettendo in difficoltà immigrati e datori di lavoro. Le modifiche legislative introdotte il 6 dicembre 2011, sono dunque apparse necessarie, in quanto le precedenti innovazioni e interpretazioni sono risultate insufficienti, essendo state poste in essere non già da norme di rango legislativo, ma da circolari ministeriali che sono atti aventi una valenza meramente interna all'amministrazione. Va infatti ricordato che: - il contratto di soggiorno non è stato abrogato (è sempre presente all'art. 5-bis T.U. ed è sempre previsto quale presupposto del rilascio e del rinnovo del p.s. per lavoro subordinato dall'art. 5 T.U.); - le circolari ministeriali non sono fonti del diritto e non potevano perciò togliere l'antigiuridicità del comportamento (previsto e punito come reato da norma legislativa nell'art. 22 T.U.) del datore di lavoro che dia lavoro ad uno straniero privo del p.s. valido; - il nuovo modello di comunicazione di assunzione dei lavoratori comprende al suo interno i medesimi obblighi previsti dal contratto di soggiorno. Il testo dell'art. 40, comma 3, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 è il seguente: 3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma: "9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." |